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 Nr.10 del 12/05/2008
 
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Il TARconferma l'impianto del regolamento delle guardie volontarie
Le associazioni ambientaliste Lac, Wwf, Lipu e Lav hanno presentato nei mesi scorsi un ricorso contro il regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie, e altri atti del coordinamento, istituito presso la Provincia di Brescia.


   Guido Bonomelli


L’assessore provinciale alla Sicurezza interviene in merito alla sentenza n. 392/2008 (qui di seguito pubblicata) emessa dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) sez. di Brescia nella quale viene accettato il principio del coordinamento e viene chiesto di emendarlo in due punti. Il primo punto è relativo al numero chiuso delle guardie volontarie, costruito sulla base di una indicazione dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, mentre il secondo punto vuole che le guardie delle associazioni ecologiche si occupino prevalentemente di Oasi Naturali.

Parzialmente soddisfatto l'assessore provinciale alla Sicurezza Guido Bonomelli.

“Sono soddisfatto perché è stato ribadito che le guardie volontarie non possono agire in modo autonomo, ma sulla base di ordini e fogli di servizio precisi, concordati con la Polizia provinciale. Questo eviterà azioni incontrollate che si sono in qualche caso configurate come azioni repressive verso la caccia e i cacciatori Inoltre questo conferma che bene ha fatto la Provincia ad agire contro quelle guardie del WWF che non si sono fatte coordinare, sospendendo loro l’autorizzazione. Valuteremo se ricorrere sulla parte che vorrebbe l' annullamento del numero chiuso, che consente di dare organicità all'azione e di evitare il proliferare di guardie provenienti da fuori provincia o regione. In generale è un passo avanti perché, al di là delle modifiche parziali, durante la prossima stagione venatoria nessuna guardia volontaria, comprese le zoofile per un recente pronunciamento del Ministero degli Interni, potrà agire se non coordinata dal nostro Assessorato, che intende la vigilanza in senso preventivo e non repressivo. C'è poi da distinguere - conclude Bonomelli - tra guardie WWF, che ora non potranno agire con atteggiamento persecutorio contro i cacciatori, e le guardie di Federcaccia, di Liberacaccia o quelle Provinciali che hanno agito in ossequio al regolamento ed hanno anche collaborato in tante attività utili come i censimenti o le azioni contro piccioni e nutrie”.

Con sentenza n. 392/2008 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalle associazioni ambientaliste (LAC, WWF, LIPU, LAV, quest’ultima peraltro, estromessa dal giudizio per carenza di interesse ad agire), annullando, solo in parte, i provvedimenti impugnati.

In estrema sintesi:

- Anzitutto, il Tar ha pienamente riconosciuto il potere di coordinamento spettante alla Provincia in materia di vigilanza ittico-venatoria, ed in particolare, il potere di esercitarlo mediante l’adozione di apposito regolamento.

Così letteralmente si esprime il Tar: “In definitiva, nel caso di specie la Provincia ha correttamente adottato un regolamento che disciplina il coordinamento dell’attività di vigilanza il quale – ancorché normativamente previsto dall’art. 27, comma 7 della L. 157/1992 – si inquadra nel più generale potere di regolazione dell’esercizio venatorio in ambito provinciale: i vincoli imposti - salvo l’esame dei vizi specifici dedotti avverso ciascuno di essi - risultano funzionali alle esigenze di coordinamento dell’attività delle guardie venatorie volontarie e pertanto non realizzano l’invocato indebito sacrificio dell’autonomia delle associazioni che operano nel settore (…)”;

- Con riferimento ai singoli articoli del regolamento, il Collegio ha poi ritenuto fondate solo le seguenti censure:

1. Il Tar, pur condividendo l’obiezione della Provincia che un incremento incontrollato di forze di polizia non si traduce necessariamente nella diminuzione degli illeciti, tuttavia, ritiene che la scelta di ridurre il numero complessivo di guardie sul territorio (art. 5, comma 1 regolamento) debba considerarsi, nello specifico illegittima, siccome, illogica e priva di adeguata giustificazione, sia perché, proprio il potere di coordinamento, consentirebbe all’A.P. di dislocare un modo congruo le numerose forze disponibili sull’ampio territorio, sia perché l’Amministrazione non ha tenuto adeguatamente conto dei nuovi compiti dalla stessa affidati ai volontari, e che contemplano un pluralità di attività collaterali quale l’attuazione di progetti didattici, gli interventi nelle scuole, ecc..

2. Il Collegio ritiene illegittima la previsione dell’art. 6 che assegna prioritariamente le guardie ambientaliste alle oasi e alle riserve naturali, ciò in quanto l’indubbia esigenza di organizzare e dislocare il personale sul territorio (potere comunque riconosciuto alla Provincia) non postula necessariamente la individuazione di zone circoscritte e “dedicate” a specifiche categorie di operatori. In particolare, la salvaguardia della fauna sul territorio non ammette graduazioni e deve essere ovunque garantita in modo omogeneo;

3. Il Tar ha ritenuto fondata anche la doglianza relativa all’art. 8, comma 3, del regolamento, ove si impone alle guardie volontarie un minimo di 140 ore annue di disponibilità. Sul punto, il Collegio, pur riconoscendo che la natura volontaria dell’attività di vigilanza non rende inesigibile un minimo di impegno, funzionale ad una seria programmazione della medesima, ha tuttavia ritenuto che l’obbligo in concreto richiesto (140 ore annuali, circa 23 ore mensili in media), confligga con i canoni di congruità e proporzionalità, richiedendo ai volontari una disponibilità eccessiva, con il rischio di produrre un effetto deterrente su chi intende dedicarsi a tale attività.

4. È stato, infine, accolta parzialmente anche la censura riferita all’art. 8, comma 3 settimo e dodicesimo alinea, con riferimento al divieto per le guardie di essere accompagnate da terzi, ritenendo ammissibile che le guardie siano accompagnate al solo scopo di trasportarle in loco ed eventualmente per custodire il veicolo, con divieto per l’accompagnatore che non sia in possesso di autorizzazione di partecipare in qualsiasi modo alla vigilanza.

Il collegio, ha, invece, respinto tutti gli altri motivi di ricorso, confermando la legittimità del regolamento provinciale sotto i seguenti profili:

1. Il Collegio ha confermato la legittimità dell’art. 3, nella parte in cui assegna al Comandante il compito di predisporre il piano di operatività mensile delle guardie volontarie, ribadendo la razionalità del modello operativo introdotto con il regolamento provinciale, che sottopone le guardie volontarie ad una pluralità di vincoli funzionali ad un efficace servizio di vigilanza;

2. Parimenti legittima è stata ritenuta la previsione dell’art. 8, comma 3 nella parte in cui stabilisce lo svolgimento del servizio in pattuglia, sulla base di ordini puntuali provenienti dalla Provincia;

3. Ancora, il Collegio ha confermato la legittimità della previsione (art. 3) che attribuisce al Comandante il potere di acquisire i processi verbali di infrazione per una preventiva delibazione sulla loro regolarità, ciò rientrando nella potestà dell’ufficio competente cui sono istituzionalmente demandati glia adempimenti previsti dalla L. 689/1981;

4. Il Tar ha, inoltre, statuito la legittimità dell’art. 5, comma 2, nella parte in cui prevede la potestà della Provincia di suddividere il territorio in macro-zone operative, ciò rientrando nei propri poteri organizzatori e di coordinamento;

5. È stata confermata anche la previsione dell’art. 5, commi 3 e segg., nella parte in cui prevede che ogni anno i volontari debbono indicare le zone ove intendono operare e gli orari di massima, in quanto la previsione risponde alle naturali esigenze dell’amministrazione di programmare i servizi con un minimo di anticipo rispetto alla data di apertura della stagione venatoria;

6. Del pari legittima è stata ritenuta la previsione di cui all’art. 7, ove si prevede la possibilità di impiegare le guardie volontarie in iniziative culturali e di prevenzione, cosi come la disposizione che prevede la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento;

7. Infine, è stata confermata la legittimità delle previsioni regolamentari che sanciscono il potere disciplinare spettante alla Provincia, e di cui agli artt. 10 e 11 reg, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione provinciale può adottare, nel contesto concettuale proprio del coordinamento, anche misure sanzionatorie disciplinari al fine di poter rendere effettive le funzioni ad essa attribuite ex lege.


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