QUESITI CONDOMINIALI ( VERSIONE TESTUALE )Q.- Il nostro amministratore non è iscritto ad alcuna Associazione: possiamo revocarlo dall’incarico?
R.- Fermo restando che l’Assemblea di Condominio può revocare l’Amministratore in qualunque momento, la non iscrizione ad una Associazione NON è un motivo di revoca, in quanto non vi è alcun obbligo legislativo che imponga una qualsiasi iscrizione, non essendoci ancora, purtroppo, un Albo o un Ordine legalmente riconosciuto.
Q.- Abbiamo letto che da un paio d’anni le regole condominiali sono cambiate, ma il nostro amministratore riferisce che le nuove regole si applicano solo quando i condomini sono più di otto: è vera questa notizia?
R.- Le regole sono effettivamente cambiate con la Legge 220/2012, entrata in vigore al 18/6/2013, ma certamente non nel senso prospettato. Un condominio esiste quando ci sono almeno due immobili intestati a proprietari diversi (c.d. condominio minimo) e, da questo numero in poi vengono applicate tutte le regole condominiali. Il numero di otto, oltre i quali cambia qualcosa è dato dall’obbligatorietà di avere un amministratore. Ma, anche nel caso d un numero di condomini inferiori a otto, il condominio dovrà avere un proprio codice fiscale e un referente (anche se non amministratore) che metta fuori dello stabile i recapiti in caso di emergenza.
Q.- Abbiamo letto che non tutti possono svolgere la professione di amministratore condominiale: se è vero quali sono i requisiti per poter operare in tale settore?
R.- Prima dell’entrata in vigore della riforma (Legge 220/2012) non vi era alcun requisito specifico per poter esercitare tale professione e, comunemente, veniva svolta come un “dopo lavoro”. Dopo la riforma, viceversa, ed esattamente con l’ art. 71-bis c.c. stabilisce i seguenti requisiti:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Regole particolari sono previste anche per le società.
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