QUESITI CONDOMINIALI ( VERSIONE TESTUALE )Q.: Sono un condomino che amministra il proprio condominio e mi hanno detto che non potrò continuare ad amministrarlo se non frequento corsi di aggiornamento.
R.: Non è così, il condomino che amministra solo il suo condominio è esonerato, per legge, dal corso base e dai corsi di aggiornamento di cui al D:140/2014.
Q.: Non essendo iscritto ad alcuna Associazione di Amministratori di condominio, non ho la possibilità di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla legge. Come posso fare per mettermi in regola?
R.: I corsi di aggiornamenti, come per altro anche quelli base per l’esercizio della professione di Amministratore di Condominio, non sono una esclusiva delle Associazioni di categoria. Chiunque Ente o Organo può gestire tali corsi e rilasciare il relativo attestato: ovviamente osservando tutte le regole previste in materia. Inoltre, anche le Associazioni di categoria permettono la frequenza a soggetti non iscritti. L’offerta è ampia, e sta a lei scegliere.
Q.: Nel nostro condominio molti vogliono il Revisore Contabile, previsto dalla riforma del condominio, ma altri non vogliono spendere altri soldi.
R.: Precisando che la nomina di un Revisore non è obbligatoria, anche se prevista e sta all’Assemblea deliberare l’incarico. Anche il compenso non risulta obbligatorio, lasciando ai Condomini la facoltà di pagare o meno il servizio, ovviamente con l’ accordo del professionista. L’unica raccomandazione che mi permetto di fare è che il soggetto che svolge la funzione di Revisore DEVE essere persona capace e a conoscenza delle norme condominiali e, come tutte le professioni svolte seriamente e a titolo professionale, credo sia giusto riconoscere un compenso, anche se minimo.
Q.: Ho venduto l’appartamento in condominio, lasciando una somma a titolo di fondo spese future accumulata negli anni precedenti. Posso chiedere la restituzione.
R.: Ritengo di no, in quanto è derivata da una delibera adottata anche in sua presenza. La questione va risolta tra venditore e compratore, richiedendo a questi la rifusione di quella somma, la quale, a livello condominiale, resterà iscritta a suo favore.
Q.: Purtroppo l’Amministratore è “scappato” con la cassa del Condominio, lasciando parecchi fornitori non pagati. Possiamo esonerarci, noi condomini, dal pagamento, constatato che possiamo dimostrare di aver già versato le somme occorrenti a soddisfare i debiti ?
R.: Mi spiace ma la risposta è negativa. Voi condomini avevate versato le somme (rate condominiali) nelle casse/conto corrente del Condominio e il Vs “Amministratore” avendone la disponibilità le ha usate per scopi personali (reato di appropriazione indebita).
Nei confronti dei fornitori, quindi, è ancora il Condominio a rispondere verso i fornitori, fermo restando la loro facoltà/diritto di rivalersi, con procedura ad hoc, nei confronti dell’Amministratore che ha procurato l’ ammanco.
Q.: Un condomino, ben identificato, ha danneggiato l’ingresso carraio con la propria auto. Chi paga le spese di ripristino del manufatto allo stato originario.
R.: Essendo quel passo carraio un bene comune, sarà il condominio a dover pagare per il ripristino dello stato anteriore al danneggiamento. Ovviamente, essendo stato identificato l’autore del danno, il condominio, attraverso il proprio Amministratore, potrà ben rivalersi su questo, Se, viceversa, e spontaneamente, il condomino in oggetto, riconoscendo la propria responsabilità, volesse provvedere direttamente al ripristino di quanto danneggiato e a condizione di rilasciare un certificato di conformità dell’opera, lo potrà fare sotto il controllo dell’Amministratore stesso.
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