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 Edizione del 03/04/2017
 
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Legge delega di riforma della crisi d’impresa
L’Associazione Artigiani chiede l’applicazione di un criterio fisso per l’accesso al privilegio nelle procedure concorsuali, portando in cima alla lista degli aventi diritto le imprese artigiane
Leggi l'articolo completo in forma testuale ( clicca qui )



Legge delega di riforma della crisi d’impresa
( VERSIONE TESTUALE )

La Camera dei Deputati, dopo l'esame favorevole da parte della X Commissione permanente, lo scorso primo febbraio ha approvato il disegno di legge 3671 "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. Il provvedimento, ora al vaglio del Senato, prevede all’articolo 2 lettera L, quale criterio indicato al Governo, quello di "riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla legge delega". L'art. 10 del DDL invece intende razionalizzare il sistema dei privilegi, riducendo “le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo a quelli retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione".
"L’Associazione Artigiani, sottolinea il Presidente Agliardi, guarda con interesse all’iter normativo, identificando però alcuni nodi da sciogliere per tutelare le imprese artigiane. In tal senso, nell'ottica della "riduzione delle incertezze interpretative” che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali auspicata nel DDL, l’Associazione propone che venga applicato un criterio fisso, al fine di garantire agli artigiani un più sicuro accesso al privilegio ex art. 2751 bis c.c.. Ciò però deve avvenire a condizione che i parametri previsti non siano troppo rigidi in senso numerico; a tal fine va ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione n. 5685/15 ha stabilito che, per il riconoscimento del privilegio artigiano, è irrilevante il superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1 Legge Fallimentare (come novellata dal D.Lgs. 9.1.2006 n. 5). Entrando nello specifico dell’articolo 2751 bis c.c.. "l’auspicio, condiviso dall'Associazione Artigiani con il mondo politico bresciano, è che l’ordine delle cause legittime di prelazione, anche in relazione alle mutate condizioni socio-economiche, venga modificato portando il Privilegio Artigiano, dall’attuale quinto posto della norma, al secondo, consentendo quindi una maggiore probabilità di recupero del credito in caso di procedure concorsuali."


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