QUESITI CONDOMINIALI ( VERSIONE TESTUALE )Q.: La Banca presso la quale abbiamo aperto un c/c condominiale si rifiuta di farmi la stampa periodica affermando che, pur essendo condomino, non sono legittimato ad avere la copia del documento, la quale spetta solo all’Amministratore. Sinceramente mi sembra che la Banca e l’Amministratore siano d’accordo tra loro per chissà quale imbroglio. Ringrazio per la risposta. (Alessandro)
R.: Gentile lettore, mi spiace doverla contraddire, soprattutto per sgombrare il campo da ogni pregiudizio e fraintendimento. Ha ragione la Banca negandole la copia dell’estratto conto ed affermando che essa spetta solo all’Amministratore, senza per questo mettere in alcun dubbio la correttezza sia del funzionario e sia dell’Amministratore stesso. La nuova legge sul Condominio, infatti, abilita il Condomino a chiedere copia dei documenti al solo Amministratore, il quale è l’unico legittimato a detenere i documenti di qualsiasi genere e quindi, anche quelli bancari.
Q.: Nel mio condominio ne stanno succedendo di ogni, ma soprattutto m’indispone vedere la signora del piano primo, che, in assenza del marito lavoratore, va a trovare l’amante al piano soprastante, e producendo “rumori” di inequivocabile interpretazione. Ho chiesto più volte all’Amministratore di intervenire, ma questi fa finta di non capire e non interviene come dovrebbe. Ho ragione o no? (Antonella)
R.: Non sta a me dire se il cambiamento dei costumi o l’accentuarsi di certi comportamenti sempre esistiti, sia da accettare, tollerare o condannare. La cosa certa è che l’Amministratore amministra le parti comuni e non certamente le problematiche private. Se, come a suo dire, i comportamenti o i rumori da essi derivanti sono tali da offendere il “comune senso del pudore” ci si può sempre rivolgersi alle Forze dell’Ordine.
Q.: Sono un Amministratore di condominio e, come certamente anche lei saprà, siamo bersagliati da telefonate di ogni genere e per cose anche di poco conto. Capita però che qualche condomino eccede fino all’inverosimile: telefonate di mattina, mezzogiorno e sera ed anche oltre, e per cosa? solo per piccolezze di poco conto, pettegolezzi e critiche a tutto e a tutti: Non so più cosa fare-. Cosa mi consiglia? (N.C.)
R.: Gentile Collega, ormai dovremmo averci fatto l’abitudine a certi comportamenti a dir poco “assillanti” da parte di qualche condomino. Sarà la solitudine, l’età o qualche problemino di salute mentale, sta di fatto che spesso veramente non se ne può più. Consiglio personale: alla prossima assemblea, con i dovuti modi, esponga agli altri “l’encomiabile interessamento” alla vita condominiale di questo condomino e lo inviti ad esporre le sue richieste di fronte a tutti, responsabilizzandolo con qualche compito specifico. Ci tengo a conoscere il risultato di tale strategia.
Q.: La settimana scorsa, il proprietario dell’immobile sotto il mio e in corrispondenza della mia cucina, ha riscontrato una forte infiltrazione evidenziata da una larga macchia al suo soffitto. Ho prontamente chiamato l’Amministratore di condominio, il quale però non è intervenuto ritenendo che il problema fosse di natura privata. E’ corretto tale comportamento? (Giusy)
R.: Ogni condominio dovrebbe avere una propria assicurazione (c.d. globale fabbricati e RC), nella quale si prevede anche la “ricerca e ripristino del danno”. L’amministratore avrebbe dovuto immediatamente presentare denuncia di sinistro. Data l’urgenza del problema, far intervenire un tecnico del settore (idraulico), il quale, dopo le opportune fotografie (prima, durante e dopo l’ intervento) avrebbe risolto il guasto. Le spese dell’intervento, unitamente alle foto, dovevano poi essere passate al liquidatore ed aspettare il risarcimento. A volte, e spesso, capita che, ritenendo privato il problema, non si usufruisca dell’Assicurazione esistente nel condominio.
Q.: So che, per approvare il bilancio consuntivo/preventivo sono necessari, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti (diretti o per delega) che rappresentino almeno 3333,33 millesimi. Il mese scorso, nell’assemblea di 2° convocazione del mio condominio, il bilancio preventivo è stato approvato con 480 millesimi, nonostante i contrari fossero 520 (erano presenti tutti i condomini). Il presidente ha dichiarato accettato il bilancio in quanto i millesimi erano più di 333, mentre io sostenendo l’esatto contrario in quanto i contrari superavano i favorevoli. Cosa ne pensa in proposito? (Vittorio)
R.: Secondo il mio modesto parere, ha ragione Lei sig. Vittorio, Infatti, anche se i voti favorevoli erano superiori ai 333 millesimi, c’era una manifestazione di volontà contraria, che superava la prima, sempre che in entrambi i casi ci fosse anche la maggioranza degli intervenuti.
Q.: Il nostro Amministratore ha dichiarato di non possedere i requisiti di “aggiornamento” continuo, in quanto, questo è richiesto solo se iscritto ad una Associazione di categoria. Personalmente non sono dello stesso parere: ho ragione o no? (Adele)
R.: Ha perfettamente ragione Sig.ra Adele. L’obbligo di aggiornamento continuo per l’Amministratore condominiale non è legato all’appartenenza o meno ad un’Associazione: è un obbligo di legge generalizzato per tutti coloro che svolgono questa professione.
Q.: Un condomino, fortunatamente sopra di me, vuole abbattere una parete portante senza dover chiedere alcuna autorizzane ad alcuno, visto che è all’interno del proprio appartamento. E’ possibile o consentita tale opera? (Ugo)
R.: Assolutamente NO. Se la parete fosse una “divisoria” e quindi non portante ciò sarebbe stato possibile. Quella che, viceversa, vuole abbattere, anche se all’interno della propria abitazione, creerebbe un grave pregiudizio alla stabilità dell’intero edificio e quindi vietata.
Q.: Ho acquisto un immobile in condominio da adibire a Studio professionale. Ho necessità di esporre una targhetta adiacente all’ingresso dello stabile. Mi è stato detto che devo essere autorizzato dall’Assemblea? E’ vero? (Davide)
R.: In linea di principio NO, se ovviamente trattasi di una targhetta tradizionale come tante esistenti. Tale legittimità di utilizzo deriva dall’art. 1102 c.c., dove “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Viceversa, quando da quel manufatto ne derivi un utilizzo abnorme o diverso dal “normale” se non addirittura se ne alteri la destinazione, allora occorre la delibera assembleare nei limiti di legge.
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