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 Edizione del 15/09/2017
 
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QUESITI CONDOMINIALI
Risponde il Dr Caratozzolo Raffaele Dottore Commercialista – Amministratore Condominiale
Leggi l'articolo completo in forma testuale ( clicca qui )



QUESITI CONDOMINIALI
( VERSIONE TESTUALE )

Q.: Il nostro Amministratore, al quale avevamo chiesto se aveva i requisiti di legge per Amministrare il condominio, ha risposto che lui non era obbligato in quanto non iscritto ad una Associazione. È corretta la giustificazione? (Adele)

R.: No, signora Adele, non è corretta. Infatti il requisito di cui trattasi, deriva da un obbligo di legge (art.71-bis delle disp. att. del c.c.) e non da una norma delle Associazioni di categoria. Detto questo, tutti gli Amministratori hanno l’ obbligo di possedere i requisiti (obbligo di formazione base e corso di aggiornamento continuo, disciplinato anche dal D:140/2014.

Q.: Abbiamo un cortile adibito a giardino condominiale e, su richiesta di due condomini (su 20), si vuole trasformare in altrettanti posti auto. Poiché questi richiedenti hanno 506 millesimi, dobbiamo sottostare al loro volere? (Giuseppe)

R.: Assolutamente NO. Trattasi, infatti, di cambio di destinazione per la quale la nuova legge del condominio (L.220/2012) prevede un iter particolare per la relativa deliberazione e un quorum (doppia maggioranza) diverso dalla normale gestione.

Q.: Io sono un tecnico idraulico e ritengo che il lavoro deliberato dall’Assemblea sia inutile e dispendioso, ritenendo anche che io l’avrei fatto meglio e a un prezzo inferiore. Posso impugnare la delibera? (Aldo)

R.: La delibera è impugnabile solo per vizi di procedura e di inosservanza delle relative maggioranze. Per altri motivi no, almeno che non si dimostri che, da quel tipo di lavoro, e derivi un danno al condominio stesso. Il prezzo, la tipologia di intervento e le modalità di esecuzioni, se deliberate correttamente non sono impugnabili.

Q.: In nostro regolamento di condominio ammette gli animali in condominio, mentre il nostro Amministratore ribadisce che, in base alla nuova legge, si possono vietare. Come stanno realmente le cose? (Giuseppina)

R.: Probabilmente c’è un equivoco nella comunicazione e/o comprensione di quanto detto. La realtà è che NON si possono vietare la permanenza di animali domestici in condominio, e, letto il regolamento, la norma è già prevista anche prima della nuova legge del condominio. In aggiunta, se il regolamento venisse redatto ex novo, non si potrebbe comunque inserire una clausola di divieto in quel senso.

Q.: Nel nostro garage, un condomino parcheggi la propria auto nel posto sbagliato: possiamo chiamare i vigili per farla spostare? (Michele)

R.: No, non potete farlo in quanto i vigili, in questo caso, non hanno alcun potere essendo uno spazio privato e non comune. Inoltre, ritengo che non potete neanche chiamare il carro attrezzi per lo stesso motivo. L’unica alternativa è, anche se assurda e dispendiosa, fare una azione legale per diffida prima e ricorso al giudice dopo.

Potete inoltrare i vostri quesiti alla direzione del giornale (tel. 030 8913473)
oppure direttamente al Dott. Caratozzolo Raffaele: Tel. uff. 030/8913323 - Fax 030/8913344
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